giovedì 3 aprile 2014

lettera aperta al ministro Madia per assenze visite ed esami diagnostici


Roma 2 aprile 2014                                                                                                             
Al Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica
Al Ministro Maria Anna Madia
 
LETTERA APERTA SU CIRCOLARE 2/2014 DEL DIPARTIMENTO DI FUNZIONE PUBBLICA
 Lo scorso 19 marzo il Dipartimento della funzione Pubblica, ha pubblicato una circolare per chiarire quanto modificato dalla legge 125 del 30 ottobre 2013 in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. In particolare si tratta della modifica dell’articolo 55 septies comma 5 ter. del d.lgs 165 del 30 marzo 2001.  La modifica riguarda le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 dello stesso 165 ( le Amministrazioni Pubbliche, centrali e periferiche).
Si tratta di un ennesimo e non condiviso intervento legislativo su istituti regolati dai Contratti di Lavoro Nazionali. La circolare 2 considera alcune tipologie di assenze per malattia come ascrivibili a un possibile fenomeno di assenteismo nelle pubbliche amministrazioni.
Riteniamo tale assunto sbagliato ed offensivo nei confronti di tutti quelle lavoratrici e di quei lavoratori che per motivi di salute sono costretti ad allontanarsi dal posto di lavoro. Ci sembra inoltre distorcente e improprio aver inserito, in una norma per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, disposizioni che regolano e modificano le assenze per malattia.
La legge e la circolare entrano nel merito dell’assenza per malattia collegata all’espletamento di “visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici” spostando la giustificazione da assenza per malattia a permesso giustificato. La distinzione
riguarderebbe il caso in cui il lavoratore effettui esclusivamente esami diagnostici, visite o terapie ecc. che non comportino situazioni di incapacità lavorativa. In quest’ultimo caso rimangono le regole ordinarie relative all’assenza per malattia.
 Il lavoratore che conserva la capacità lavorativa è tenuto a giustificare l’assenza attraverso i permessi per documentati motivi personali, similari o alternativi previsti dai singoli CCNL. 
Riteniamo che l’intervento della legge 125 su materie contrattuali abbia creato conflitti interpretativi ed applicativi dei vari istituti. Infatti, e solo a titolo esemplificativo, qualora esauriti i permessi per documentati motivi personali, si rendesse necessario l’utilizzo dei permessi brevi non retribuiti, i CCNL prevedono che il lavoratore non possa superare la metà dell’orario giornaliero. Cosa deve fare il lavoratore per le restanti ore? Per un esame che comporta l’utilizzo di 4 ore, il lavoratore può entrare a lavoro per le restanti ore recuperando il permesso? Diverso ancora il caso della banca delle ore che è regolamentata dai contratti integrativi e prevede calcoli diversi dal normale calcolo orario giornaliero. 
Solo con la riapertura della contrattazione si potrà intervenire per risolvere queste ed altre contraddizioni che si determinano con interventi legislativi parziali e ripetuti che ignorano la complessità e la completezza del rapporto di lavoro pubblico sia dal punto di vista normativo che economico. 
Chiediamo al Dipartimento della Funzione Pubblica di sciogliere, dopo specifica interlocuzione con le OO.SS., ogni dubbio o incertezza applicativa e al Ministro Madia di adoperarsi per aprire la negoziazione per il rinnovo dei Contratti nazionali. 
Cordiali saluti
                                                                                                                          Funzione Pubblica CGIL


                                                                                                                           La Segreteria Nazionale

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