Roma 2 aprile 2014
Al Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica
Al Ministro Maria Anna Madia
LETTERA APERTA SU CIRCOLARE 2/2014 DEL DIPARTIMENTO
DI FUNZIONE PUBBLICA
Lo scorso 19
marzo il Dipartimento della funzione Pubblica, ha pubblicato una circolare per
chiarire quanto modificato dalla legge 125 del 30 ottobre 2013 in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni
specialistiche ed esami diagnostici. In particolare si
tratta della modifica dell’articolo 55 septies comma 5 ter. del d.lgs 165 del
30 marzo 2001. La modifica riguarda le
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 dello stesso 165 ( le
Amministrazioni Pubbliche, centrali e periferiche).
Si tratta di un ennesimo e non condiviso intervento
legislativo su istituti regolati dai Contratti di Lavoro Nazionali. La
circolare 2 considera alcune
tipologie di assenze per malattia come ascrivibili a un possibile fenomeno di
assenteismo nelle pubbliche amministrazioni.
Riteniamo tale assunto sbagliato ed offensivo nei confronti di tutti
quelle lavoratrici e di quei lavoratori che per motivi di salute sono costretti
ad allontanarsi dal posto di lavoro. Ci sembra inoltre distorcente e improprio
aver inserito, in una norma per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, disposizioni che regolano e
modificano le assenze per malattia.
La legge e la circolare entrano nel merito
dell’assenza per malattia collegata all’espletamento di “visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici” spostando la giustificazione
da assenza per malattia a permesso giustificato. La distinzione
riguarderebbe il caso in cui il lavoratore effettui
esclusivamente esami diagnostici, visite o terapie ecc. che non comportino
situazioni di incapacità lavorativa. In quest’ultimo caso rimangono le regole
ordinarie relative all’assenza per malattia.
Il lavoratore
che conserva la capacità lavorativa è tenuto a giustificare l’assenza
attraverso i permessi per documentati motivi personali, similari o alternativi
previsti dai singoli CCNL.
Riteniamo che l’intervento della legge 125 su
materie contrattuali abbia creato conflitti interpretativi ed applicativi dei
vari istituti. Infatti, e solo a titolo esemplificativo, qualora esauriti i
permessi per documentati motivi personali, si rendesse necessario l’utilizzo
dei permessi brevi non retribuiti, i CCNL prevedono che il lavoratore non possa
superare la metà dell’orario giornaliero. Cosa deve fare il lavoratore per le
restanti ore? Per un esame che comporta l’utilizzo di 4 ore, il lavoratore può
entrare a lavoro per le restanti ore recuperando il permesso? Diverso ancora il
caso della banca delle ore che è regolamentata dai contratti integrativi e
prevede calcoli diversi dal normale calcolo orario giornaliero.
Solo
con la riapertura della contrattazione si potrà intervenire per risolvere
queste ed altre contraddizioni che si determinano con interventi legislativi
parziali e ripetuti che ignorano la complessità e la completezza del rapporto
di lavoro pubblico sia dal punto di vista normativo che economico.
Chiediamo al Dipartimento della Funzione Pubblica di
sciogliere, dopo specifica interlocuzione con le OO.SS., ogni dubbio o
incertezza applicativa e al Ministro Madia di adoperarsi per aprire la
negoziazione per il rinnovo dei Contratti nazionali.
Cordiali saluti
Funzione Pubblica CGIL
La Segreteria Nazionale
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