31 maggio 2010: viene emanato il DL n. 78/2010 (art. 12, comma 10) il quale stabiliva che a decorrere dall’1/1/2011 per dipendenti pubblici il computo della liquidazione veniva regolato come per i dipendenti privati (art. 2120 del codice civile -TFR) senza però togliere la trattenuta del 2,5% a carico dei lavoratori.
25 gennaio 2012: il TAR dell’Umbria, su ricorsi presentati da alcuni Magistrati, solleva la questione di incostituzionalità dell’art. 12, comma 10, del DL n. 78/2010.
11 ottobre 2012: la Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 12, comma 10, del DL 78/2010 in quanto non ha previsto la cessazione della trattenuta del 2,5% a carico dei lavoratori.
29 ottobre 2012: il Governo emana il Decreto Legge n. 185/2012 che ottempera alla sentenza della Corte Costituzionale nei seguenti termini:
1) abroga l’art. 12, comma 10, del DL n. 78/2010;
2) ripristina nei confronti del personale pubblico in servizio al 31/12/2000 il sistema “vecchio” di calcolo della liquidazione (n.b.: il personale assunto successivamente è già in regime di TFR) e cioè l’istituto dell’indennità di fine servizio (personale Enti Locali e Sanità) e di buonuscita (personale Funzioni Centrali e Agenzie).
L’effetto del DL è il seguente:
• NESSUNA RESTITUZIONE della trattenuta del 2,5% a partire dall’1/1 2011;
• RIPRISTINO DEL CALCOLO dell’indennità di fine servizio e della buonuscita come previsto dalle rispettive normative;
Questo non è penalizzante per il lavoratore in quanto, anche tenendo conto dei diversi meccanismi che regolano la liquidazione del settore pubblico e la liquidazione del settore privato, in generale si può affermare che il sistema dell’indennità di fine servizio e di buonuscita dei dipendenti pubblici (TFS) -anche con la trattenuta del 2,5% -è più favorevole rispetto al sistema privato (TFR). Infatti mentre il TFS per i pubblici dipendenti si calcola sulla base della retribuzione annua dell’ultimo anno lavorato, il TFR si calcola sulla base della retribuzione annua individuale di ciascun anno di servizio e si rivaluta di anno in anno. E in caso di inflazione alta, il TFR può diventare particolarmente penalizzante.
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